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Disciplinare del Dogliani o Dolcetto di Dogliani Superiore D.O.C.G.

DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», approvazione
del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» Superiore. (GU n. 170 del 23-7-2005)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
Art. 2. Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di
origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglie', Dogliani, Farigliano,
Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di
Roddino e Somano.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di
Dogliani in prossimita' di quota 609. Prosegue lungo il confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimita' di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimita' di quota 362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti
a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve
e dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |
Superiore o {Dogliani}....|7.000 |12,50% vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 13,00% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di
almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di
uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |3.800 |13,00% vol
al quarto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |4.400 |13,00% vol
al quinto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol
al sesto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio
Interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare a
svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento
obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che gia'
dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali
operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
vini |resa uva/vino|produzione max di vino
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore| |
o {Dogliani}.... |68% |4.760 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente, la
produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base
alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', secondo i metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto
a un periodo minimo di invecchiamento:
vini |durata mesi|decorrenza
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |15 ottobre dell'anno di
Superiore o {Dogliani}.... |12 |raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
vini ||data -
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore ||1° novembre dell'anno successivo
o {Dogliani}.... ||alla vendemmia
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino a Denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
piu' giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale
e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto
verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale non e'
consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani».
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere
classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe»
senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purche'
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non puo'
essere classificato con la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione
«vigna»: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con proprio
decreto.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il
consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», la denominazione di origine puo' essere accompagnata
dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare
la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per
la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.

Art. 8. Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro scuro,
di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.