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Il portale dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e Barolo" vuole essere una guida e un punto di partenza per conoscere questa meravigliosa terra ricca di storia e sapori.

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Servizio di Polizia Locale

Sede: Piazza Umberto I, n. 2
telefono: 0173 78194  fax: 0173 789203
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00

           martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16.00

           sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 

funzioni:  

polizia municipale, polizia commerciale, polizia amministrativa e ogni attività compresa nella legge n.  65/1986 e nelle leggi regionali

 

e-mail: polizialocale@langabarolo.it

p.e.c.: unionecomuni@pec.langabarolo.it

 


PERSONALE

 

Responsabile del Servizio e Comandante Commissario: Iannitello Flavio

Vice Commissario: Colmo Giovanni

Ispettore: Boasso Piero

Ispettore: Seghesio Vittorio

Agente: Pregliasco Sergio

Agente: Fissore Marco

Agente: Boffa Viviana

 

VIOLAZIONI AL C.D.S.
In caso di violazione al codice della strada si possono verificare tre situazioni:

 

  1. Rilascio al trasgressore/obbligato in solido del Preavviso (nota di cortesia) con il quale si informa il destinatario dell’avvenuta violazione al C.d.S. e lo si intima al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese entro 5 gg. dallo stesso. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato (o in caso di mancata presentazione di eventuale ricorso), il trasgressore/obbligato in solido al quale verrà notificato il verbale (che diventa titolo esecutivo), sarà obbligato al pagamento della sanzione in misura pari alla metà del massimo previsto più spese procedurali.
  2. Contestazione al trasgressore/obbligato in solido della violazione al C.d.S. con obbligo di pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese entro 60 gg. (di calendario) dalla contestazione. Scaduti i 60 gg. senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, ma la somma diventa ora pari alla metà del massimo, più spese procedurali.
  3. Notificazione al trasgressore/obbligato in solido della violazione al C.d.S. con obbligo di pagamento della sanzione in misura ridotta e relative spese procedurali entro 60 gg. dal ricevimento del verbale. Scaduti i 60 gg. senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, ma la somma diventa ora pari alla metà del massimo, più spese procedurali.
 
Il pagamento di una sanzione per violazione al C.d.S. può avvenire:
  • Tramite bollettino postale intestato a: Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” – Polizia Locale – Serv. Tes., c/c 76556232, indicando obbligatoriamente n. del verbale, data del verbale e targa del veicolo.
  • Brevi manu solo in caso di conducente di veicolo immatricolato all’estero o targato E.E., ovvero di veicolo immatricolato in Italia guidato da conducente con patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea.

 

CONTRAVVENZIONE AD UN VEICOLO RUBATO O VENDUTO
Non appena pervenuta la notifica della contravvenzione, il cittadino deve produrre al Comando di Polizia Locale, anche a mezzo posta, i seguenti documenti:

- fotocopia dell'atto di vendita o della denuncia di furto (e dell'eventuale verbale di rinvenimento);

- verbale notificato.

All'interessato verrà annullato il verbale di violazione e verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta prescrizione.

Se il caso risulta complesso e di non immediata risoluzione conviene presentare ricorso al Prefetto. (vedi di seguito).

COMUNICAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA
Nel caso in cui il verbale di contravvenzione presenti un errore evidente (es. errata trascrizione della targa, errata indicazione del tipo di automobile ecc.), l'interessato deve scrivere al Comando di Polizia Locale, con nota in carta libera, formalizzando i motivi dell'opposizione e indicando le generalità, un recapito e allegando copia del verbale di violazione e documentazione comprovante l'errore.

Se il Comando riscontra l'errore, risponde al cittadino informandolo che l'accertamento è archiviato, altrimenti lo informa che la violazione continua a sussistere evidenziando la possibilità di adire al Prefetto od al Giudice di Pace.

RICORSO AL PREFETTO
Nel caso in cui i trasgressori, o altri soggetti obbligati in solido, ritengano la contravvenzione non giusta o non corretta a causa di irregolarità di formulazione possono presentare ricorso al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione entro 60 giorni che decorrono dalla data della notifica del verbale (contestazione o ricevuta a mezzo posta). Il ricorso può essere presentato, o inoltrato a mezzo raccomandata A/R allo stesso Prefetto o al Comando a cui appartiene l’accertatore. Deve essere formulato in carta semplice, allegando copia del verbale e spiegando e comprovando i motivi del ricorso. Il ricorso non è proponibile se nel frattempo sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Il Prefetto decide con ordinanza entro e non oltre 210 giorni di archiviare gli atti o di ingiungere il pagamento, che in questo caso non può più avvenire in misura ridotta. Il mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto comporta l'applicazione della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle eventuali spese.


RICORSO AL GIUDICE DI PACE
In alternativa al Prefetto, entro 30 gg. dalla notifica del verbale, può essere proposta opposizione al Giudice di Pace competente del territorio a seconda della zona in cui è stata elevata la contravvenzione (comunque indicato nel verbale).  

 

POLIZIA AMMINITRATIVA - DIA SANITARIA

Con la D.G.R. n. 21-1278 del 23.12.2010 la Regione Piemonte ha disposto una revisione dell'iter procedurale relativo alla D.I.A. sanitaria (Dichiarazione di Inizio Attività) abrogando la D.G.R. n. 62-6006 del 28.05.2007 e la D.G.R. n. 79-7605 del 26.11.2007. Pertanto gli imprenditori che operano nel settore alimentare (produzione, preparazione, somministrazione, commercializzazione ecc.) per intraprendere una nuova attività, modificarne una preesistente o comunque in ogni caso soggetto a "notifica", dovranno presentare, con decorrenza dalla data odierna, la documentazione all'Asl e NON PIU' ALL'UNIONE.

La documentazione dovrà essere presentata al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della sede di  Alba in Via Vida n. 10 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e presso la sede di Bra in Via Goito n. 1 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 a seconda della competenza territoriale. La protocollazione della documentazione presentata dà diritto all'utente di daer seguito con decorrenza immediata a quanto con questa notificato.

Qui di seguito la nuova modulistica

dia_2011.zip

 

Qui di seguito il link al sito dell'Asl CN2  

http://www.aslcn2.it/pagine/ita/dettaglio_news.lasso?id=232

 

 

ISTANZA DI RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE 

A seguito dell'emanazione del D.P.R. del 30.07.2012, n. 151 in vigore dal 15.09.2012, i contrassegni per parcheggio disabili sono variati e si sono conformati alla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 04.06.1998.

L'autorizzazione, che sul retro ospita la fotografia dell'interessato e tutti i suoi dati, deve essere sempre apposta in originale nella parte anteriore del veicolo per non incorrere in sanzioni.

Rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere rilascio dell'autorizzazione occorre fare richiesta all'ufficio Polizia Locale dell'Unione presentando apposita istanza munita, oltre che della dichiarazione contenente l'indicazione dei dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, anche della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

La durata massima di un contrassegno di parcheggio per disabili è fissata in cinque anni. L'istanza è soggetta all'apposizione della relativa marca da bollo nella sola ipotesi in cui venga richiesto il rilascio di un contrassegno per un periodo inferiore a quello massimo di cinque anni.

Rinnovo dell'autorizzazione

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata bisogna distinguere due ipotesi:

  1. autorizzazioni a validità quinquennale: per il rinnovo è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
  2. autorizzazioni a validità inferiore a cinque anni: tali autorizzazioni non sono strettamente rinnovabili e pertanto trascorso il periodo di validità di un contrassegno in precedenza rilasciato è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto ad un ulteriore rilascio.

I contrassegni invalidi rilasciati prima del 15.09.2012 conservano la validità indicata negli stessi, ma fino al termine ultimo del 15.09.2015. Entro questa data andranno sostituiti con il "contrassegno di parcheggio per disabili".

In caso di decesso del titolare del contrassegno speciale di circolazione, la vigente normativa prevede la restituzione del permesso da parte degli eredi entro 30 gg. dalla data di decesso.

istanza_contrass_disabili.pdf