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Il portale dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e Barolo" vuole essere una guida e un punto di partenza per conoscere questa meravigliosa terra ricca di storia e sapori.

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Imposta di Soggiorno

  L’Imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento approvato dalla Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 23 del 28.12.2011 e sarà applicata a partire dal 1° aprile 2012.

 

MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

1.    Cos'è l’imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata introdotta a partire dal 1 gennaio 2012. Gli introiti saranno utilizzati esclusivamente per sostenere interventi in materia di turismo, compresi quelli a favore delle strutture ricettive, la manutenzione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture che offrono alloggio, come ad esempio alberghi, campeggi, B&B, case appartamento vacanze, residence, affittacamere, agriturismi etc…

 

2.    Chi paga l’imposta di soggiorno

L’imposta deve essere pagata da tutti i soggetti che non sono residenti nel territorio dell’Unione di Comuni  “Colline di Langa e del Barolo” di cui fanno parte i Comuni di: Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Sinio e Verduno    e che pernottano in strutture ricettive che si trovano nel territorio dell’Unione.

 

3.    Come si calcola l’imposta
Il gestore della struttura ricettiva deve calcolare l’imposta con riferimento:
1. al numero delle persone che pernottano nell’unità abitativa;
2. al numero delle notti di soggiorno;
3. alle fasce di prezzo di vendita dell’unità abitativa (come risulta dal documento fiscale rilasciato al cliente) secondo la seguente tabella:

 

Fascia

Prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno

Imposta di soggiorno in euro per persona per notte

A

fino a 30 euro

0,50

B

superiore a 30 euro e fino a 300 euro

1,50

C

oltre 300 euro

2,50

 

 

 

 

 

 

 

  4.   Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

-    i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d’identità del minore ovvero   da certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);

-    i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;

-    i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve     risultare chiaramente dal documento fiscale);

-    gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio di almeno 25 partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti a condizione che il documento fiscale di         vendita del       soggiorno sia unico, per l’intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall’agenzia di viaggio e     turismo.

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive oppure deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal soggiornante/turista. In entrambi i casi è fondamentale che tali documenti siano allegati al relativo documento fiscale di vendita per non incorrere in sanzioni.

 

5. Obbligo di informazione

Il gestore è tenuto ad informare adeguatamente e fornire spiegazioni ai propri ospiti circa l’applicazione dell’imposta di soggiorno e il relativo calcolo anche mediante affissione di appositi cartelli.

6. Come riscuotere l’imposta

         L’imposta deve essere riscossa entro il termine di ciascun soggiorno, attraverso una delle seguenti modalità:

-    riportare direttamente nel documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta fiscale) l’imposta riscossa, unitamente a tutti gli elementi necessari per calcolarne l’importo (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione).

Se il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non contengono tutti gli elementi necessari per controllare l’esatto importo dell’imposta al gestore verrà richiesta l’imposta nella misura massima determinabile (per esempio nel caso di una famiglia di 3 persone composta da 2 adulti e un bambino di età inferiore ai 10 anni, per il minore è necessario attestare l’età mediante copia del documento d’identità ovvero certificazione sostitutiva resa dal genitore o da chi ne fa le veci. In mancanza di tale documentazione, il gestore sarà tenuto a versare l’imposta nella misura piena anche per il minore);

oppure

-    rilasciare apposita ricevuta da blocchetto specificatamente dedicato,  riportante l’imposta riscossa unitamente a tutti gli elementi necessari per calcolarne l’importo (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione) ed il riferimento alla ricevuta fiscale/fattura di vendita.

 

7.     Come versare l’imposta

Il versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria dell’Unione, Banca Alpi Marittime, agenzia di Monforte d’Alba con bonifico sul conto intestato all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” -  IBAN: IT 39 K 08450 46100 000010831446, con causale  “IMPOSTA DI SOGGIORNO – MESE DI ……………….” entro il 16 del mese successivo (scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili)  oppure  con versamento in contanti presso un qualsiasi sportello della Banca Alpi Marittime. 

8.  Come presentare la dichiarazione annuale

Il gestore è tenuto a presentare una dichiarazione annuale all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre. Il contenuto specifico di tale dichiarazione verrà reso noto in successive comunicazioni.

L’Unione di Comuni renderà disponibile sul proprio sito internet la modulistica che dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutta la documentazione richiesta.

 

9.     Sanzioni

         Per ogni mancato adempimento, da parte dei gestori, saranno applicate le sanzioni previste per i tributi comunali.  Il gestore risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, all’annotazione negli appositi registri contabili, alla presentazione della dichiarazione annuale e al versamento all’Unione.  L’Unione  si riserva di controllare in qualsiasi momento tutta la documentazione utile nonché tutti gli importi incassati, che devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.