Turismo ed Ospitalità
I Comuni dell'UnioneUna scheda riassuntiva dei comuni che compongono l'unione.
Come raggiungere le LangheCartine, indicazioni stradali, trasporti per raggiungere le nostre colline
Storia e culturaCenni storici sul territorio delle Langhe e del Barolo.
I castelli dell'UnioneSu quasi ogni promontorio della zona si può ammirare un castello ricco di fascino e leggende
ItinerariItinerari alla scoperta dei paesi, dei castelli e dei beni architettonici delle Colline della Langa e del Barolo
EnogastronomiaUna scheda descrittiva dei pregiati vini delle Langhe come il Barolo e ogni bontà gastronomica della zona.
Enoteche RegionaliEnoteche Regionali, Botteghe del vino e Cantine Comunali istituite con legge L.R. n. 37/80
Le cantineL'Unione annovera più di 200 attività vinicole tra coltivatori e produttori.
OspitalitàHotel, B&B, Agriturismi, Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze nei Comuni dell'Unione
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Pubblicazioni
In Evidenza
Albo Pretorio Informatizzato
L'ALBO PRETORIO e L'ALBO PRETORIO DIGITALIZZATO
La pubblicazione all'albo pretorio di un Ente locale constituisce una forma di conoscenza legale dell'attività amministrativa, necessaria e rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente coinvolti negli atti, ma che vantano diritti o interessi legittimi da tutelare. Va a soddisfare anche il principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
L'art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 stabilisce che tutte le deliberazioni del Comune o Ente ad esso equiparato (come le Unioni di Comuni) sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge. Vengono altresì pubblicate le determinazioni dirigenziali, le ordinanze, bandi di concorso, avvisi o atti provenienti da altri Enti che richiedono la specifica pubblicazione per favorire la diffusione della conoscenza degli stessi alla popolazione.
L'art. 32, comma 1° della legge n. 69 in data 18.06.2009 ha sancito l'obbligatorietà dell'albo pretorio digitalizzato. L'articolo recita testualmente: "A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.".
Con l'art. 3 del "decreto milleproroghe" questo obbligo è stato posticipato di n. 6 mesi. Questo significa che dal 1° gennaio 2010, ancora per sei mesi, l'effetto di pubblicità legale sarà garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea. Non cessa però l'obbligo di predisporre l'albo pretorio virtuale. Quello che viene prorogato è solo il termine a partire dal quale la pubblicazione di atti cartacei non avrà alcun valore di legge.
Albo pretorio digitalizzato significa dare un'ampia possibilità ai cittadini di accedere e valutare l'attività che le Pubbliche Amministrazioni svolgono.








