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Disciplinare del Dolcetto d'Alba D.O.C.

DPR 6 luglio 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Dolcetto d'Alba

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata Dolcetto d'Alba e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino Dolcetto d'Alba deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".
Articolo 3.
La zona di produzione del vino Dolcetto d'Alba comprende:
1) l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti;
2) la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole, Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed il rio Rigosio (1).
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Dolcetto d'Alba debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-silicea.
Sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura non dovra' superare i q.li 90. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
E' in facolta' del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della Camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalita' di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Dolcetto d'Alba una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino Dolcetto d'Alba all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella schiuma;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto,
gradevolmente amarognolo, di moderata acidita', di buon corpo, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facolta' del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino Dolcetto d'Alba che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale, non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno, a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore".
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Dolcetto d'Alba in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona o similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino Dolcetto d'Alba puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Dolcetto d'Alba, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, e' punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.