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Disciplinare del Verduno o Verduno Pelaverga D.O.C.

Decreto 20-10-1995
G.U. n 149 del 29 giugno 2007
Denominazione di origine controllata del vino Verduno Pelaverga o Verduno

Art. 1. - Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: «Verduno Pelaverga» o «Verduno».
Art. 2. - Base ampelografica
La denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve, provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Pelaverga piccolo: minimo 85%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
Art.3. - Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende i territori più idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l’in- tero territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d’Alba e di La Morra, ed è così delimitata: partendo dall’intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all’intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d’Alba in regione Gorei di Verduno. Da questo punto la delimitazione segue a est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d’Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre a est sino alla cascina Ambrogio. Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimità di cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto a ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud-est il predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all’intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud-est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all’inter- sezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimità di quota 202. Di qui la delimitazione percorre a sud-ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud-est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio e in linea retta scende a sud sino a incontrare il rio Porretto in prossimità di quota 219. Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra. Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta a ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimità delle quote 466 e 4 6 e raggiungere, nella predetta borgata, l’intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.
Art. 4. - Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti appresso specificati: terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, V.q.p.r.d. — Sostituzione disciplinare D.o.c. «Verduno Pelaverga» o «Verduno»
LEGISLAZIONE VINICOLA N. 6 • GIUGNO 2007 pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; altitudine fino a 500 metri s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve; densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a . 00; forme di allevamento e i sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino; è vietata ogni pratica di forzatura.
3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Doc «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 9 10,50 % vol La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 8,1 11,00 % vol La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uva per ettaro ammessa è la seguente: fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero; al terzo anno: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 4,9 11,00 % vol al quarto anno: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 5,7 11,00 % vol al quinto anno: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 6,5 11,00 % vol al sesto anno: titolo alcolometrico vino resa uva t/Ha volumico min. naturale Verduno Pelaverga o Verduno 7, 11,00 % vol Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ivi compresi quelli con la menzione vigna, devono essere riportate nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. .
6. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto , dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. V.q.p.r.d. — Sostituzione disciplinare D.o.c. «Verduno Pelaverga» o «Verduno»

LEGISLAZIONE VINICOLA N. 6 • GIUGNO 2007
Art. 5. - Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere effettuate negli interi territori dei seguenti comuni: Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Cherasco.
2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare. 3. L’imbottigliamento del vino «Verduno Pelaverga » o «Verduno» deve essere effettuato soltanto all’interno della provincia di Cuneo.
3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: vini resa uva/vino produzione max vino Verduno Pelaverga o Verduno 70 % 6 hl/ha Per l’impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino Hl/Ha ottenibile è determinata in base alle rese uva T/ha di cui all’art. 4, punto . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere immesso al consumo soltanto a partire dalla data del 1° marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
6. Per la denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno.
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», all’atto dell’im- missione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti; odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata; sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; «Verduno» o «Verduno Pelaverga» con menzione «vigna»: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico; estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art.7. - Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga » o «Verduno» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella degnazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», la denominazione V.q.p.r.d. — Sostituzione disciplinare D.o.c. «Verduno Pelaverga» o «Verduno» LEGISLAZIONE VINICOLA N. 6 • GIUGNO 2007 di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art. 8. - Confezionamento
1. È ammesso per il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno » il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l’esclusione del contenitore da lt. 2.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga » o «Verduno» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore ai 5 lt. Tuttavia è consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l’utilizzo di contenitori fino ai 10 lt.