Accesso ai servizi



Disciplinare Barbera d'Alba D.O.C.

DPR 27 maggio 1970.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Barbera d'Alba
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata Barbera d'Alba e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino Barbera d'Alba deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di:
Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello di Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba;
e in parte i territori dei comuni di:
Baldissero, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d'Alba, Montalto Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno.
Tale zona è così delimitata: da Rocca Tagliata (quota 367) la linea di delimitazione segue il confine interprovinciale Asti-Cuneo fino ai bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29). La delimitazione coincide con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino a rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a quota 336.
Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Traversa detto confine e in linea retta, toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la strada, fino al confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220. Segue il canale Pertusata e per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202), per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro.Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di Monchiero. Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385). Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende, attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione della provincia di Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti, verso nord fino a Rocca Tagliata (quota 327).
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione soleggiata, posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei e calcareo-silicei.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle semi-pianeggianti o pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Barbera d'Alba non deve essere superiore ai 100 quintali per ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, perche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni, compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Cuneo, Asti e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Barbera d'Alba una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentita, nella misura massima del 15% del volume la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata Barbera d'Alba, con uve, mosto o vino di Nebbiolo provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente articolo 3, ma tuttavia nella provincia di Cuneo (1).
Articolo 6.
Il vino Barbera d'Alba, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino da giovane con tendenza al rosso granato dopo l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso caratteristico,
profumo delicato; sapore: asciutto, di corpo, di acidita' abbastanza spiccata leggermente tannico.
Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto (1).
Articolo 7.
Il vino Barbera d'Alba ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio
non inferiore ad un anno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la menzione "Superiore" (1).
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", o similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonchè l'indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Barbera d'Alba può figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione e' obbligatoria per il tipo "Superiore" (1).
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Barbera d'Alba vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.