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COME FARE PER

Raccolta funghi epigei spontanei

Descrizione:

La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio della Regione Piemonte è disciplinata dalla legge regionale del 17.12.2007, n. 24 come modificata dalla legge regionale 27.01.2009, n. 3 e disposizioni collegate. Da ultimo è intervenuta la Legge Regionale dell'8.09.2014, n. 7.


Come Fare:

La novità più rilevante delle modifiche normative è l’introduzione di UN UNICO "TITOLO ALLA RACCOLTA" dei funghi con validità sull’INTERO TERRITORIO REGIONALE. Il rilascio del titolo alla raccolata è stato delegato alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari, nonché ai Comuni non facenti parte di tali comunità che già si erano dotati del “tesserino” ex lege 32/1982 in modo continuativo nei tre anni precedenti alla pubblicazione della l.r. 24/2007. Si precisa che le Comunità Montane, le Comunità Collinari ed i Comuni interessati possono fissare calendari di raccolta sui territori di competenza (inizio e fine stagione, giorni di “fermo raccolta”, eventuali giorni differenziati per residenti e non ecc.) di cui deve essere data ampia e accessibile informazione al pubblico dei raccoglitori, quindi chi è dotato di autorizzazione regionale e cambia zona di raccolta si deve informare sempre sulla eventuale esistenza dei limiti locali per non incorrere in sanzioni. Il titolo alla raccolta rappresentato unicamente dalla ricevuta di versamento della somma stabilita dalla Regione Piemonte, ha carattere personale ed è relativo esclusivamente all’intestatario della ricevuta. La ricevuta vale anche come denuncia di inizio attività e deve indicare la causale di versamento (si suggerisce di usare la seguente “l.r. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi 200…” - anno/i di riferimento-), le generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza del raccoglitore intestatario (che può anche essere minorenne). Vengono esentati dall’obbligo di autorizzazione per la raccolta sul fondo oggetto dei loro diritti il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico – es. conduttore, comodatario, ecc. – e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado. Ovviamente questi soggetti saranno anche esentati dal rispetto dei quantitativi massimi di raccolta. Non è necessario essere dotati di autorizzazione per coloro che effettuano la raccolta dei seguenti tipi di funghi spontanei epigei: - Chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), - Prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), - Specie diverse del genere Mochella, - Gambe secche (Marasmius oreades), - Orecchione (Pleurotus ostreatus), - Coprino chiomato (Coprinus comatus), - Mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La legge regionale n. 7/2014 prevede anche l'introduzione di tesserini giornalieri e settimanali i cui importi saranno decisi dalla Giunta Regionale che stabilirà anche le esenzioni per i minori. Nelle more di tale decisione l'autorizzazione per la raccolta funghi continuerà ad essere annuale con validità su tutto il territorio regionale e con un costo di € 30,00.


Informazioni specifiche:

Il cittadino che vuole essere autorizzato a raccogliere funghi epigei spontanei può effettuare il versamento della somma su conto corrente postale all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. Attualmente l’importo annuale stabilito ogni 3 anni dalla Giunta Regionale è di € 30,00. L’autorizzazione ha validità nell’anno solare (se ad es. si effettua il versamento ad agosto, l’autorizzazione scadrà comunque al 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato il versamento stesso). E’ possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento di una somma pari a due (€ 60,00) o al massimo tre (€ 90,00) annualità, ottenendo così un’autorizzazione cumulativa per due o tre anni solari. ATTENZIONE: sulla ricevuta di versamento NON DEVE PIU' ESSERE APPOSTA LA MARCA DA BOLLO di 16,00 euro. Estremi per versamento alla nostra Unione: Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” Piazza Umberto I, n. 2 12065 Monforte d’Alba c/c postale n. 40356081 causale di versamento “l.r. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi 200…” - anno/i di riferimento- indicazione delle generalità, luogo, data di nascita e residenza del raccoglitore intestatario


Collegamenti:
- Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.
- Legge regionale n. 7 del 8 settembre 2014
- Regione Piemonte: raccolta funghi
Documenti allegati:
File pdfCircolare n. 2 (109,18 KB)

File pdfSanzioni (369,83 KB)

File pdfRegolamento provinciale in deroga per la raccolta funghi (584,37 KB)
Si riceve e si pubblica per completezza di informazione