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COME FARE PER

ISTANZA DI RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

Come Fare:
A seguito dell'emanazione del D.P.R. del 30.07.2012, n. 151 in vigore dal 15.09.2012, i contrassegni per parcheggio disabili sono variati e si sono conformati alla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 04.06.1998.
L'autorizzazione, che sul retro ospita la fotografia dell'interessato e tutti i suoi dati, deve essere sempre apposta in originale nella parte anteriore del veicolo per non incorrere in sanzioni.

Rilascio dell'autorizzazione
Per ottenere rilascio dell'autorizzazione occorre fare richiesta all'ufficio Polizia Locale dell'Unione presentando apposita istanza munita, oltre che della dichiarazione contenente l'indicazione dei dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, anche della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
La durata massima di un contrassegno di parcheggio per disabili è fissata in cinque anni. L'istanza è soggetta all'apposizione della relativa marca da bollo nella sola ipotesi in cui venga richiesto il rilascio di un contrassegno per un periodo inferiore a quello massimo di cinque anni.

Rinnovo dell'autorizzazione

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata bisogna distinguere due ipotesi:
1.autorizzazioni a validità quinquennale: per il rinnovo è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
2.autorizzazioni a validità inferiore a cinque anni: tali autorizzazioni non sono strettamente rinnovabili e pertanto trascorso il periodo di validità di un contrassegno in precedenza rilasciato è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto ad un ulteriore rilascio.
I contrassegni invalidi rilasciati prima del 15.09.2012 conservano la validità indicata negli stessi, ma fino al termine ultimo del 15.09.2015. Entro questa data andranno sostituiti con il "contrassegno di parcheggio per disabili".

In caso di decesso del titolare del contrassegno speciale di circolazione, la vigente normativa prevede la restituzione del permesso da parte degli eredi entro 30 gg. dalla data di decesso.

Dove Rivolgersi:
Polizia locale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfIstanza disabili (30,41 KB)